Statuto

TITOLO I

Art. 1) - Denominazione sociale

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e
dall’articolo 6, D.lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata
"DAVIDE GAMBA SOCIETA’ SPORTIVA  DILETTANTISTICA SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA" in acronimo "DAVIDE GAMBA S.S.D. S.R.L." (d’ora in
poi "società").

La società richiedera il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 1o, D.Lgs. 36/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio Luso della lo
cuzione "società sportiva dilettantistica società a responsabilita limitata a socio uni-
co", anche in acronimo "S.S.D. S.R.L.".

Art. 2) - Sede e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune di Corsico (MI).

Per la variazione dell'indirizzo, nell’ambito dello stesso Comune, gli amministratori
depositeranno apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.
Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che
di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, all’ente affiliante una dichiarazione riguardante 'aggiorna-
mento dei dati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D. Lgs. 39/2021, l’'aggiornamento
degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno preceden-
te:

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti
quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale potrà recare il rispettivo indiriz-
zo di posta elettronica; spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio do-
micilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) - Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto l'organizzazione di attività sporti-
ve dilettantistiche per tutti, compresa l'attività didattica, e la gestione dei relativi
impianti sportivi, con particolare riferimento all'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che di propaganda
dello sport in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle discipline del
tennis, beach tennis, padel, beach volley, del calcio a 5 (cinque) e Pickleball.

In particolare, la società, per Lattuazione di quanto sopra riportato, si propone lo
svolgimento delle seguenti attività:

- la partecipazione nonchè l’organizzazione di gare, concorsi, tornei e ogni altra atti-
vita agonistica e non agonistica, con l’osservanza delle norme e delle direttive della
Federazione Sportiva Nazionale (FSN), della Disciplina Sportiva Associata (DSA) o da-
gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, a cui la società è affiliata;
- la gestione di impianti sportivi, anche adibiti a tennis club, sporting club, palestre,
piscine, sale da ballo, campi di gioco, sale di ritrovo o altri luoghi per attività cultura-
li, ricreative e simili;

- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, nonchè la realizzazione, di impianti, attrezzature,

strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;

- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature nella disponibili-
ta della società;

- la gestione di servizi accessori agli spazi e impianti sportivi in uso quali, a titolo
esemplificativo, l’allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ri-
storo, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in for-
ma temporanea in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, ini-
ziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori
sportivi;

- la redazione, pubblicazione e distribuzione di riviste, quaderni di studio, libri, riferi-
te alle attività sportive promosse;

- l'espletamento di studi e ricerche di mercato nel settore sportivo, la predisposizio-
ne di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o
privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove
concessioni per Lesercizio dell’attività sportiva e ricreativa;

- l'attività di animazione ludico-sportiva per minori (campi estivi, doposcuola, pro-
duzione di spettacoli teatrali, di danza e di attività sportiva con realizzazione delle
relative attrezzature scenografiche);

- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per i frequentatori ed utilizza-
tori, anche temporanei, degli impianti sportivi;

- la partecipazione, anche in forma di ATI, a bandi pubblici e privati, nazionali ed
esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianto sportivo o polivalente;

- la produzione, la vendita (in ogni possibile forma) ed il noleggio di abbigliamento e
attrezzature per Lattività sportiva di ogni tipo e genere, di costumi teatrali e di sce-
na, di scarpe, borse ed accessori, sempre per Lattività sportiva.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, an-
che di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessa-
ria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento e
al miglioramento degli impianti sportivi in uso, ivi compresa l’acquisizione delle rela-
tive aree, nonchè all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresi procedere all’affitto dell’azienda, di singoli stabilimenti o ra-
mi di essa sotto l’osservanza degli articoli 2561-2562-1615 e seguenti del Codice Civile.

Il tutto con l’espressa esclusione di ogni attività professionale protetta e con l’osser-
vanza delle vigenti disposizioni di legge.

Sono inibite alla società le attività della legge riservate alle istituzioni bancarie, alle
SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta pubblica di fon-
di a sostegno delle attività sociali o a beneficenza di enti senza fini di lucro terzi, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere l’attività sociale, la società può assumere, direttamente o indiret-
tamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affi-
ni o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese o as-
sociazioni sportive; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
La società si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai re-
golamenti delle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI cui intendera affiliarsi e si im-
pegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti
delle federazioni/enti anzidetti dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni
che le autorita degli stessi dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tec-
nico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute ne-

gli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione ed alla
gestione delle società affiliate nonchè in relazione agli adempimenti di carattere
economico nei confronti delle Federazioni riconosciute dal CONI cui la società si affi-
liera, ferma al riguardo la responsabilitè personale e solidale degli amministratori in
carica al momento della cessazione di appartenenza alla federazione.

Il tutto con specifico riferimento alle Federazioni riconosciute dal CONI cui la socie-
ta si affiliera ed in particolare:

- la società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI e allo statuto ed ai re-
golamenti delle Federazioni riconosciute dal CONI cui la società si affiliera;

- la società si obbliga a far osservare dette normative ai propri soci o e tesserati;

- la società si obbliga a rispettare gli adempimenti di carattere economico nei con-
fronti delle Federazioni riconosciute dal CONI cui la società si affiliera ferma restan-

do al riguardo la responsabilitè personale e solidale degli amministratori in carica al 1°

momento della cessazione di appartenenza alle Federazioni di cui sopra.

Art. 4) - Durata

La durata della Societa è stabilita sino al 210o (duemilacento),
salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE, STRUMENTI, FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) — Capitale sociale
ll capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di
legge.
Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di
aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valu-
tazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della socie-
ta; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalita del conferimento; in
mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente arti-
colo 3 oppure a incremento del patrimonio.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestio-
ne, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori,
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scio-
glimento individuale del rapporto.
Quando l'intero capitale sociale appartiene ad un solo socio o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai
sensi dell'articolo 247o del Codice Civile.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori devono
depositare la relativa dichiarazione per Liscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' prowvedere alla pubblicita' previ-
sta nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 3o (trenta) gior-
ni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art.5.1) - Variazione del capitale sociale: aumento

ll capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferi-
menti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da
adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

È espressamente esclusa la possibilita di aumento del capitale sociale a titolo gratui-

to (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con
il principio di assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione anche indiretta
di utili o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti,
spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi
possedute.

ll diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento
del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 3o (trenta) giorni dal ricevi-
mento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio re-
cante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresi, previa richiesta e se non escluso dalla
deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento
di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inop-
tate potrànno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli am-
ministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all’assemblea dei soci la facolta di prevedere espressamente, nella deli-
bera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quo-
ta di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito al-
la decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalita previste dal pre-
sente statuto.

Art. 5.2) Variazione del capitale sociale: riduzione

ll capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalita di legge, mediante
deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per
la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di di-
stribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovrànno essere destinate ai fondi di ri-
serva.

Art. 6) - Apporti e finanziamenti dei soci

I soci potrànno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrati-
vo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in con-
to capitale owero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il
pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata, possono essere ef-
fettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al
capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo
espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell’art.
2467 c.c.

Art. 7) - Partecipazioni

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e confe-
riscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo 2468 cod. civ.

In applicazione del diritto del principio di democraticita di cui al comma 18 dell’art.
9o della legge 289/2002, non potrànno essere attribuiti diritti specifici a singoli so-
ci.

Art. 8) - Quote di partecipazione e trasferimento

Le partecipazioni sociali sono nominative, non rivalutabili e sono liberamente trasfe-
ribili per atto tra vivi mediante corrispettivo che sia esclusivamente rappresentato
dal rimborso del valore nominale della quota di partecipazione ceduta.

Art. 9) - Recesso del socio
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo am-
ministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
lI diritto di recesso puod essere esercitato solo per Lintera partecipazione.

Art. 10) - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione della legislazio”
ne speciale in materia di società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, i so
che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, nè in rela:
zione alla quota di partecipazione sottoscritta, nè in relazione alle riserve del patri-
monio sociale, salva la restituzione del valore nominale della quota.

Verificandosi il caso di recesso di uno o piti soci, il valore delle quote di partecipazio-
ne degli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale,
della quale è espressamente esclusa la distribuzione per tutta la durata della socie-
ta.

In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in
mancanza di riserve disponibili andra ridotto in misura corrispondente il Capitale
Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di
sotto del minimo legale, spettera ai soci deliberare l’incremento del Capitale Socia-
le fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Art. 11) - Esclusione del socio

Ferme restando le cause di esclusione previste dal Codice civile, costituiscono giu-
sta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive As-
sociate o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento di-
sciplinare dei rispettivi organi di giustizia sportiva;

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalita personali;

- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori la so-
cieta;

- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;

- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del
socio;

- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato co-
me dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, an-
che a copertura di eventuali perdite sociali;

- il mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finan-
ziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;

- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;

- il pignoramento della quota del socio;

- la sopravvenuta impossibilita di adempiere la prestazione d’opera o di trasferire la
proprietà del bene conferito in natura.

L'esclusione deve risultare da decisione dell’Assemblea presa a maggioranza assolu-
ta, nel corso della quale si procedera in contraddittorio con il socio interessato, che
dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio inte-

ressato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deli-
berare in merito alla esclusione.

Non può concorrere alla formazione della maggioranza il voto del socio oggetto del-
la procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l’esclusione dovrà essere pro-
nunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c.

La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclu-
sione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r. 0
PEC, a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avra effetto decorsi
3o (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale ter-
mine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) -Organi sociali

Sono organi della società:
a) l’assemblea dei soci;
b) l’organo amministrativo;
c) l’organo di revisione e controllo.
L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L’assemblea, regolarmente
convocata e costituita, rappresenta l’universalita dei soci, e le sue deliberazioni re-
golarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o i
co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in
giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della socie-
ta entro i limiti delle rispettive deleghe.

Art. 13) -Diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto
in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi
rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i
documenti della società.

Ciascun delegato può rappresentare al massimo un socio.

I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono
del diritto di voto.

Art. 14) -Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che uno o pil amministratori o tanti soci che rappre-
sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei componenti dell’organo di controllo;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 248o c.c.;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modifica-
zione dei diritti dei soci;

f) la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione,

scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;

g) la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;

h) l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra
competenza attribuita dal presente statuto. ,

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare;

b) mediante consultazione scritta, promossa da ciascuno degli amministratori e dai
soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale, purchè dai documenti
sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa. A tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio co-
municazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, con-
tenente l’oggetto della decisione e Linvito ad esprimere il proprio voto con uno dei
mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito
non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende
adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che
rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale; la documentazione da cui risulta
il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calco-
lo delle maggioranze, Lastensione del socio è valutata come voto negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento
di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei
diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.
È sempre necessario il rispetto del metodo assembleare qualora ne sia fatta richie-
sta da uno o pil amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo
del Capitale Sociale.

Si applica l’articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al pre-
sente statuto.

Art. 15) - Assemblea dei soci — convocazione

U’assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o da un amministratore. In caso di impossibilita degli Ammini-
stratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’organo di control-
lo, se nominato, o anche da un socio. L’assemblea viene convocata ogni qual volta
'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e co-
munque almeno 1 volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 12o giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio
nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni
prima di quello fissato per l‘adunanza, con lettera raccomandata o e-mail, ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-
tante agli atti della società.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, Lora dell’adu-
nanza e l’elenco delle materie da trattare nonchè le modalita di accesso in caso di
riunioni da remoto.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda con-
vocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione Lassem-
blea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avve-
nire nello stesso giorno della prima.

In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante

avviso inviato tramite telegramma, e-mail, sms o posta elettronica almeno tre giorni

prima dell’Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, L’assemblea si intende regolarmente
costituita. quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l’intero Capitale
Sociale, e tutti gli Amministratori ed i componenti Lorgano di controllo, se
nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argo-
menti.

Art. 16) - Presidenza dell’assemblea e verbale

U’assemblea èè presieduta dall’Amministratore Unico, o da uno dei co-amministrato-
ri, ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o,
in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’assemblea stessa.

ll presidente nominera un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa,
accertare Lidentita e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimen-
to dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17) - Intervento in assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea
stessa, risultano iscritti nell’elenco soci presso il Registro delle Imprese.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto anche non
socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell’articolo 13 commi 4 e 5
del presente statuto. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere
conservata dalla società.

Art. 18) - Audio/video assemblee in teleconferenza

È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi,
audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere da-
to atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riu-
nione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilita, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo
svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilita di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinio-
ni, la possibilita di intervento e la possibilita di visionare i documenti, da depositarsi
presso la sede nei giorni precedenti Ladunanza;

- sia garantita la possibilita di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in
maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno non-
chè di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video
collegati — a cura della società — nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, L’assemblea si considera tenuta nel luogo in
cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in pil. luoghi audio collegati o au-
dio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente
dell’assemblea puo farsi coadiuvare da uno o pil assistenti presenti in ciascuno dei
luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facolta è in capo al soggetto

verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19) - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso per iscritto,
non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento,
ovvero di pit! documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto
favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 2o.

\l procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio owero nel ter-
mine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del
socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sara considerata
voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) -Quorum costitutivi e deliberativi

U’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in
proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi
diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci interve-
nuti.

Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto fa-
vorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modifi-
cazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comporta-
no una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione
dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto fa-
vorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti
o rappresentati.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 21) - Struttura dell’organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da pili co-amministratori,
ovwvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 ad un massimo di 7
membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.
All‘atto della nomina viene altresi stabilita la durata degli amministratori, che disci-
plina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge.
È fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in al-
tre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima fede-
razione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, ov-
vero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva.
Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società e, se nominati,
decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedi-
menti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazio-
nali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.
In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorita sporti-
ve, l’amministratore colpito dal provvedimento cessera dalla carica per il tempo cor-

rispondente alla sospensione comminata.

Sono, altresi, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Co-
ni, le Federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti
dal Coni.

Si applica l’articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Art. 21.1) - Consiglio di amministrazione

\I Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione
all’atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente
un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza colle-
giale owero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altro-
ve, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o
del Vicepresidente, o ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per
iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con
qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7
(sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di ra-
pida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno
24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, Ladunanza si considera comunque valida se ri-
sulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impe-
dimento, dal Vicepresidente, owero dall’amministratore pil anziano di eta.

Per la validita delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggio-
ranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza as-
soluta dei presenti.

Art. 21.2) — Poteri dell’organo amministrativo

L’Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, o i co-amministratori ovvero il Con-
siglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge o il presente sta-
tuto riservano all’esclusiva competenza dei soci.

All’organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilan-
cio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo.

Art. 21.3) - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all’Amministratore Unico, ai singoli
co-amministratori o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, od ancora a
eventuali Amministratori Delegati.

I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari
da parte della Federazione Italiana a cui la società è affiliata dovrànno astenersi dal
partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte
dagli organi sportivi federali.

Art. 21.4) - Compenso dell’organo amministrativo

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro uffi-

cio e, se previsto, un compenso da determinarsi con decisione dei soci valida fino a
modifica o revoca owero per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. I
soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennita per la cessa-
zione del rapporto.

Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potrànno essere costituiti, verifi-
candosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sporti-
va dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie,
non potrànno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della
società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 1o ottobre 1994, n. 645 e dal D.L.
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive
modifiche ed

integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, cosi co-
me richiamati dall’art. 1o, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 460/1997.

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22) -Organo di controllo

L’assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o col-
legiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, c.c. e 2399, c.c.
Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da 3 sindaci ef-
fettivi e 2 supplenti.
Le riunioni possono altresi svolgersi da remoto, secondo le modalita di cui all’artico-
lo 19 del presente statuto.
I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del pre-
sente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei
modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo-amministrativo-contabile della società.
Si applica l’articolo 2477, c.c. per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 23) - Libri sociali obbligatori

La società deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478, comma 1, n. 2, c.c.:
- libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell’organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Art. 24) - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del
bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro centoventi gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura e all’oggetto sociale, con le modalita di cui all’art. 2364 c.c., l’assemblea
potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere

depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato
e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 25) -Divieto di distribuzione degli utili

Considerata Lassenza di scopo di lucro della società, è fatto divieto distribuire tra i
soci, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, fondi, riserve o ca-
pitale, durante la vita della società, salvo che la diversa destinazione o distribuzione
siano imposte dalla legge.

Gli utili netti, accantonata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da de-
stinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ai sen-
si dell’art. 243o c.c., dovrànno essere interamente reinvestiti nella società per il per-
seguimento esclusivo delle finalita sociali.

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

Art. 26) - Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda

La liquidazione della società avra luogo nei casi e secondo le norme di legge.
Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessio-
ne d’azienda o di un ramo d’azienda della società avra Iluogo nei casi e secondo le
norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, c.c.
L’assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
a) nomina uno o piu liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita di liquidatori con
indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla ces-
sione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di
blocchi di essi;
e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compre-
so il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalita richieste per
la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485, c.c. e le
facolta ex articolo 2486, c.c.

Art. 27) -Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato,
l'intero patrimonio residuo, dopo i pagamenti dei debiti e delle obbligazioni assun-
te dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Societa o Associazioni Sportive Dilet-
tantistiche aventi finalita analoghe, owero a fini di pubblica utilita, sentito l’organi-
smo di controllo di cui all’art. 3 comma 19o della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 28) - Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e nor-
mativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari di-
gnita e opportunita, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro

nell’impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministra-
tivo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

La società può altresi stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazio-
ne dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 3o, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, Lattività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un
rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, c.c.

Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordi-
nato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresi le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti
pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per
tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese docu-
mentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasio-
ne di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipien-
te. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

E’ prevista la possibilita di erogare rimborsi forfettari nei limii stabiliti dalle normati-
ve vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rap-
porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribui-
to con Lente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività
sportiva.

È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilita civile verso i terzi
i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze
collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) - Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a
cui la società è affiliata e sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c) giudici/arbitri;
d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori;
f) direttore tecnico;
g) direttore sportivo;
h) preparatore atletico;
i) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Societa è Affiliata;
La Societa, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesse-
rati quanto loro necessario per Lesercizio dello sport praticati.
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la Societa è affiliata, dovrànno con-
tribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svol-
gimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta non può essere tesserato se non pre-
sta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quan-
to disposto dal Titolo Ill - Capo I —artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art. 30) - Clausola compromissoria e foro competente

Con l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o
Enti di Promozione Sportiva, la Societa si impegna a rispettare e far rispettare ai
propri soci e tesserati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli enti ci-
tati, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia sportiva delle contro-
versie che dovessero insorgere tra i soci, i tesserati o tra questi e la società, fatto
salvo il preventivo tentativo di composizione delle controversie con la costituzione
di un collegio arbitrale interno alla società.

Ogni altra controversia sara devoluta al competente Foro con riferimento della se-
de legale della società al momento dell’insorgenza del contenzioso.

Art. 31) Clausola fiscale

Ai fini fiscali, si da atto che è possibile applicare l'articolo 9o della Legge 289/2002,
essendo rispettate le condizioni richieste dal comma 18 del medesimo articolo,
l'art. 148 comma 8 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e l'articolo 18 del D.Lgs. 112/2017,
ferme restando le regole di devoluzione del patrimonio.

Art. 32) -Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le di-
sposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilita limitata e ssd."

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Monza, li 23 maggio 2024